ORDINANZA N. 600
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge della Regione Basilicata 8 febbraio 1977, n. 10 ("Norme per l'accelerazione e lo snellimento delle procedure - Delega di funzioni"), promosso con ordinanza emessa il 22 maggio 1979 dal T.A.R. per la Basilicata, iscritta al n. 487 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 dell'anno 1981;
Visto l'atto di costituzione dell'Istituto "Suore Discepolo di Gesù Eucaristico";
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il T.A.R. per la Basilicata, con ordinanza 22 marzo 1979 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della l. reg. Basilicata 8 febbraio 1977, n. 10, sotto il profilo che esso - delegando i sindaci, ad esercitare, per le opere di propria competenza o ad essi affidate dalla Regione, le funzioni amministrative regionali di cui all'art. 3 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 - violerebbe gli artt. 97, 117, 118, 128 e 130 Cost.;
che davanti a questa Corte si é costituita la parte privata, insistendo per la declaratoria d'illegittimità costituzionale della norma impugnata;
Considerato che questioni analoghe sono state già dichiarate manifestamente infondate con ordinanza 2 aprile 1986, n. 81, sulla base dei principi affermati da questa Corte nelle sentenze n. 355 del 1985 e 319 del 1983 e delle declaratorie di manifesta infondatezza contenuti nelle ordinanze 42, 43, 71, 157, 158 del 1984 e 267 del 1985;
che non si ravvisano ragioni per discostarsi da tale decisione e dalle altre dianzi menzionate;
Visti gli artt. 26, comma II, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma II, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della l. reg. Basilicata 8 febbraio 1977, n. 10 (Norme per l'accelerazione e lo snellimento delle procedure - Delega di funzioni) sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 128 e 130 Cost.;
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI