Ordinanza n.600 del 1987

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ORDINANZA N. 600

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge della Regione Basilicata 8 febbraio 1977, n. 10 ("Norme per l'accelerazione e lo snellimento delle procedure - Delega di funzioni"), promosso con ordinanza emessa il 22 maggio 1979 dal T.A.R. per la Basilicata, iscritta al n. 487 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 dell'anno 1981;

Visto l'atto di costituzione dell'Istituto "Suore Discepolo di Gesù Eucaristico";

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il T.A.R. per la Basilicata, con ordinanza 22 marzo 1979 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della l. reg. Basilicata 8 febbraio 1977, n. 10, sotto il profilo che esso - delegando i sindaci, ad esercitare, per le opere di propria competenza o ad essi affidate dalla Regione, le funzioni amministrative regionali di cui all'art. 3 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 - violerebbe gli artt. 97, 117, 118, 128 e 130 Cost.;

che davanti a questa Corte si é costituita la parte privata, insistendo per la declaratoria d'illegittimità costituzionale della norma impugnata;

Considerato che questioni analoghe sono state già dichiarate manifestamente infondate con ordinanza 2 aprile 1986, n. 81, sulla base dei principi affermati da questa Corte nelle sentenze n. 355 del 1985 e 319 del 1983 e delle declaratorie di manifesta infondatezza contenuti nelle ordinanze 42, 43, 71, 157, 158 del 1984 e 267 del 1985;

che non si ravvisano ragioni per discostarsi da tale decisione e dalle altre dianzi menzionate;

Visti gli artt. 26, comma II, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma II, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della l. reg. Basilicata 8 febbraio 1977, n. 10 (Norme per l'accelerazione e lo snellimento delle procedure - Delega di funzioni) sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 128 e 130 Cost.;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI